Con Circolare CNI n.260/25, il CNI informa che con la sentenza 10 febbraio 2025 n. 16 della Corte Costituzionale è stato riconosciuto incostituzionale l’art.4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980 n.319 (“Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria”) nella parte in cui – per le vacazioni successive alla prima – prevede un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione, per violazione dell’articolo 3, primo comma, della Costituzione.
Il Consiglio Nazionale esprime vivo apprezzamento per la pronuncia della Corte Costituzionale n.16 del 2025. Tale decisione rappresenta un segnale inconfutabile della necessità di una revisione strutturale del sistema tariffario, che non può più essere rinviata se si intende garantire un’equa remunerazione alle professionalità tecniche e assicurare la qualità dell’amministrazione della giustizia.
Segue la Circolare CNI n.260 per la giusta conoscenza degli iscritti.