Si ricorda agli iscritti che non hanno ancora provveduto a comunicare il proprio domicilio digitale (un indirizzo di PEC o altro recapito certificato) che, ai sensi della Legge 11/09/2020 n.120, quest’Ordine è tenuto, suo malgrado, ad applicare la sanzione disciplinare della sospensione dall’albo professionale a tempo indeterminato.
Sul sito Albo Unico del C.N.I. (https://www.cni.it/albo-unico) è possibile controllare rapidamente se l’indirizzo PEC è già stato comunicato all’Ordine e se risponde a quello individuato come domicilio digitale (in caso di possesso di più di una PEC). Se tutto corrisponde non vi è altro obbligo da parte dell’iscritto, viceversa (in caso di assenza di indirizzo PEC o di indirizzo diverso) è urgentissimo provvedere a contattare la segreteria.
Se in precedenza non si è effettuata alcuna comunicazione, l’iscritto è invitato a trasmettere tempestivamente l’indirizzo di Domicilio Digitale (PEC) alla segreteria dell’Ordine.
Nel caso in cui non si possieda un domicilio digitale, si ricorda che quest’Ordine offre gratuitamente a tutti gli iscritti una casella PEC che potrà essere richiesta e attivata contattando la segreteria.