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Consiglio di Stato n° 1257 del 13 Mar 14: compatibile il cumulo di presidente di commissione di gara e di RUP

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n° 1257 del 13 Mar 14 ha espresso il principio per il quale, nelle gare indette dagli Enti Locali, non vi è violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione in presenza del cumulo nella stessa persona delle funzioni di presidente della commissione di gara, di responsabile del procedimento e di soggetto aggiudicatore, risultando ciò conforme ai principi in materia di responsabilità dei funzionari degli Enti Locali, come delineati dall’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

La sentenza

Il Consiglio di Stato sostiene la tesi della natura perentoria del termine previsto al c. 2 art. 48 del Codice dei Contratti

Con la sentenza n. 10 del 25/02/2014 l’Adunanza Plenaria di  Palazzo Spada sostiene la tesi della natura perentoria del termine previsto al comma 2 dell'art. 48 del Codice dei Contratti.

L’adunanza Plenaria nella decisione in commento ha affermato il seguente principio di diritto:

L’articolo 48, comma secondo, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l’aggiudicatario e il concorrente che lo segue in graduatoria, non compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi del comma primo del medesimo articolo, devono presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa, di cui al comma primo, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta inoltrata a tale fine dalle stazioni appaltanti”.

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Sentenza sulla questione della dichiarazione di sopralluogo

TAR Lazio  sez. III  n° 11177 del 30/12/13. Ennesima sentenza sulla questione della dichiarazione di sopralluogo.

(Art. 106 c. 2 del D.P.R. n° 207/2010)

“È opinione consolidata in giurisprudenza (per tutte, CGARS 27 novembre 2013 n. 901) quella secondo cui la funzione della dichiarazione di sopralluogo è proprio quella di precludere all'appaltatore contestazioni basate sull'asserita mancata conoscenza dei luoghi e di ridurre al minimo le possibilità di modifiche contrattuali in sede di esecuzione, per cui l'onere posto a carico dell'impresa di visitare i luoghi dell'appalto prima di formulare la propria offerta è posto essenzialmente a garanzia dell'Amministrazione, garanzia che tale dichiarazione, una volta positivamente resa, comunque viene ad assolvere.“

Né trattasi di clausola nulla ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D.lgs n. 163 del 2006 in quanto tale adempimento è comunque previsto dall’art. 106, comma 2, del DPR n. 207 del 2010, il che giustifica l’esclusione dalla gara in caso di sua omissione laddove previsto – come nel caso di specie - dalla lex specialis di gara.

Commento a cura della commissione monitoraggio bandi ll.pp.

Molte amministrazioni richiedono invece un Attestato di avvenuto sopralluogo e presa visione dei luoghi  firmato dal R.U.P. la cui mancanza è causa di esclusione.

Trattasi di una previsione illegittima dei bandi di gara.

Difatti tale causa di esclusione non è riconducibile alla previsione di cui al comma 1bis dell’art. 46 del codice dei contratti (d.lgs. n.163/06) secondo cui: “La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

In particolare l'art. 106 comma 2 del DPR n. 207/2010, nell'imporre ai concorrenti di produrre, unitamente alla propria offerta, una dichiarazione di sopralluogo si riferisce unicamente agli appalti di lavori e concessioni e non già a servizi e forniture e non prevede, in ogni caso, tale adempimento a pena di esclusione. Per analogia la si può estendere anche agli appalti di servizi e forniture.

“Si tratta quindi in sostanza dell’introduzione di un adempimento formale, privo di base normativa e con funzione esclusivamente rafforzativa delle garanzie di legge, che si pone in contrasto con le esigenze di semplificazione e standardizzazione dei bandi perseguita dal c.d. decreto sviluppo e da altre disposizioni normative, quali quelle introduttive dei bandi tipo.”

“Ne consegue che debba ritenersi sufficiente ai fini dell’ammissione ad una gara la dichiarazione di sopralluogo a prescindere dalle modalità con cui esso venga eseguito, e debba escludersi che la mancanza dell’attestazione del r.u.p. possa costituire causa di esclusione, avendo il legislatore già disciplinato la materia della conoscenza dei luoghi senza prevedere tale adempimento meramente formale.”

L'attestazione richiesta di avvenuto sopralluogo da parte del RUP viola inoltre il principio di proporzionalità sancito dagli art.73 e74 del codice dei contratti, ed  inoltre riduce il termine di partecipazione alla gara.

Pertanto tale prescrizione nei bandi di gara deve ritenersi nulla.

Del resto varie sentenze si sono espresse in tal senso:
TAR Lombardia sez. III n° 1434 del 31/05/13;
TAR Sardegna Cagliari  sez. I n° 817 del 04/12/13;
C.G.A.R.S. Consiglio di Giustizia Amm/va Regione Sicilia n° 901 del 27/11/13
TAR Lazio sez. III n° 11177 del 30/12/13

La sentenza

Adunanza plenaria CdS n° 7/2014 - I programmi di Housing Sociale rientrano nella Concessione di Servizi

Consiglio di Stato - Adunanza plenaria n° 7 del 30 Gen 2014: I programmi di Housing Sociale rientrano nella Concessione di Servizi (ART.30 DEL CODICE )

L’art. 37 comma 13 non è applicabile alle Concessioni di servizi ,non essendo espressione di un principio generale di trasparenza, desumibile dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
Oggetto del presente giudizio è la procedura competitiva indetta da Roma Capitale (cfr. determinazione n. 660 dell’11 agosto 2010, bando di gara ed annesso disciplinare pubblicati il successivo 19 novembre 2010), per la realizzazione del programma di housing sociale nell’area F del Comprensorio direzionale di Pietralata.

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Il Consiglio di Stato si pronuncia sull'avvalimento multiplo

Consiglio di Stato Sez.V sentenza n° 5874 del 09/12/2013 -  Avvalimento plurimo

Con questa prima sentenza il Consiglio di Stato recepisce in Italia la sentenza della Corte di Giustizia, Sez. V, con sentenza 10 ottobre 2013 in causa C-94/12, che consente l’avvalimento plurimo o frazionato.

La Corte ha quindi definitivamente chiarito l’ammissibilità del cosiddetto avvalimento plurimo o frazionato, con il quale l’aspirante all’aggiudicazione di un contratto di appalto raggiunge un determinato requisito di partecipazione avvalendosi anche di più soggetti.

La sentenza

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