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Autorità Nazionale Anticorruzione - Determina N.10 del 23/09/2015 -Linee Guida per l'affidamento delle concessioni di Lavori Pubblici e di Servizi

Si pubblicano, per l'opportuna conoscenza degli iscritti, le Linee guide per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi ai sensi dell’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, di cui alla Determina dell'Autorità Nazionale Anticorruzione N.10 del 23/09/2015 

det.n.10.2015.pdf

"Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" Determinazione 25 febbraio 2015, n. 4

Si pubblica, per la opportuna conoscenza degli iscritti, la Determinazione 25 febbraio 2015, n. 4, pubblicata sul sito dell'ANAC, recante "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" che aggiorna e sostituisce la Determinazione 7 luglio 2010, n. 5.

DeterminazioneSIA n.4

Bassa_Linee_Guida_Determinazione_4-2015_finale (.pdf)

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N.946 DEL 25/02/15 SEZ.V - Bandi di concorso per pubblico impiego - Commento

La Regione Campania con decreto dirigenziale n. 14551 del 19.12.2002, pubblicato sul B.U.R.C. n. 63 del 23.12.2002 bandiva un concorso per 6 posti di dirigente ingegnere gestionale.
Il bando prescriveva  espressamente quale requisito di ammissione la laurea in ingegneria gestionale o in economia e commercio.
A tale procedura partecipava il collega ingegnere  XXX, in possesso della laurea in ingegneria elettronica.

Con nota del 21.10.2003 veniva comunicata all’interessato l’esclusione dalla procedura, disposta con decreto dirigenziale n. 2932 del 20.10.2003 per carenza del requisito del titolo di studio di cui all’art. 2, lett. b), del bando.
Avverso tale esclusione il ricorrente proponeva ricorso al T.A.R. per la Campania impugnando anche le disposizioni del bando, con particolare riferimento all’art. 2, lett. b), nella parte in cui avevano fissato i titoli di studio per l’ammissione al concorso.

Il Tribunale accoglieva la domanda di tutela cautelare proposta ammettendolo con riserva alla procedura concorsuale. L'Ingegnere, infatti, partecipava grazie al provvedimento cautelare adottato dal TAR, alle prove scritte e orali della selezione .

Con successiva memoria il medesimo esponeva di aver sostenuto le prove scritte e orali della selezione classificandosi utilmente in graduatoria, e replicava alle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa regionale adducendo che il superamento delle prove denotava il suo possesso delle conoscenze e delle esperienze necessarie per l’accesso al posto.

All’esito il T.A.R., con la sentenza n. 10796/2004, dichiarava il ricorso inammissibile, accogliendo l’eccezione regionale basata sulla mancata impugnazione tempestiva del bando.
Il collega ricorre successivamente al Consiglio di Stato.

Anche il Consiglio di Stato ha confermato la correttezza della sentenza del Giudice di primo grado. La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, infatti, con la sentenza del 25 febbraio 2015 ha respinto l'appello richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo il quale i bandi dei concorsi indetti per l'assegnazione di posti di pubblico impiego, se contenenti clausole immediatamente lesive delle aspirazioni dei candidati, per il fatto di imporre determinati requisiti di partecipazione anziché altri, vanno tempestivamente ed autonomamente impugnati, dal momento che costituiscono la lex specialis del concorso: onde è nei loro confronti che vanno subito sollevati i dubbi di legittimità nutriti sulla disciplina da essi dettata per la procedura selettiva.

Giova ricordare che il Tribunale ha constatato che l’esclusione del ricorrente dal concorso per la mancanza del titolo di studio richiesto era stata disposta in pedissequa applicazione dell’art. 2, lett. b), del relativo bando, il quale prescriveva espressamente come requisito di ammissione il possesso della laurea in ingegneria gestionale o in economia e commercio, laddove il ricorrente aveva conseguito la diversa laurea in ingegneria elettronica.

“Il T.A.R. ha inoltre rilevato che la disposizione del bando non era suscettibile di interpretazione estensiva da parte dell’Amministrazione, tenuto conto della sua chiara e inequivoca formulazione, e del fatto che non era prevista da alcuna norma l’equipollenza tra la laurea in ingegneria elettronica e quella in ingegneria gestionale: e su questa base ha respinto la tesi del ricorrente secondo la quale il bando non sarebbe stato immediatamente lesivo della sua sfera giuridica poiché - in tesi appunto - non univoco.
Il primo Giudice ha fatto quindi applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale i bandi di concorso, ove contenenti clausole immediatamente lesive dell'interesse dei candidati, perché impongono determinati requisiti di partecipazione, devono essere immediatamente ed autonomamente impugnati, con la conseguenza dell’inammissibilità sia della impugnazione rivolta solo contro il provvedimento di esclusione costituente atto meramente esecutivo ed applicativo del bando, sia - come nella specie - dell’impugnazione contestuale del bando stesso e dell' esclusione, ove siano già decorsi i termini per l’immediato ricorso contro il bando medesimo.”
Il Consiglio sostiene inoltre:

“- che il testo letterale della clausola era univoco nel senso che solo i laureati in economia e commercio o in ingegneria gestionale avrebbero potuto prendere parte alla procedura;
- che una clausola simile precludeva già inequivocabilmente ex se la partecipazione al concorso degli aspiranti che non fossero muniti di uno dei due titoli anzidetti (o di titolo dichiarato equipollente), sì da presentarsi con chiarezza, attesa la sua portata impeditiva, come lesiva dell’interesse degli aspiranti medesimi a partecipare alla procedura;”

“Da ciò l’inevitabile applicazione al caso concreto dell’orientamento giurisprudenziale, già posto a base della sentenza di primo grado, e tuttora consolidato, secondo il quale i bandi dei concorsi indetti per l'assegnazione di posti di pubblico impiego, se contenenti clausole immediatamente lesive delle aspirazioni dei candidati, per il fatto di imporre determinati requisiti di partecipazione anziché altri, vanno tempestivamente ed autonomamente impugnati, dal momento che costituiscono la lex specialis del concorso: onde è nei loro confronti che vanno subito sollevati i dubbi di legittimità nutriti sulla disciplina da essi dettata per la procedura selettiva (cfr. tra le tante C.d.S., IV, 27 giugno 2014, n. 3241; 22 maggio 2014, n. 2641; V, 25 giugno 2014, n. 3203; 21 novembre 2011, n. 6135).”

Commento  e sintesi del Presidente della Commissione Monitoraggio Bandi e rapporti con ANAC

La sentenza

"Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" Determinazione 25 febbraio 2015, n. 4

Si pubblica, per la opportuna conoscenza degli iscritti, la Determinazione 25 febbraio 2015, n. 4, pubblicata sul sito dell'ANAC, recante "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" che aggiorna e sostituisce la Determinazione 7 luglio 2010, n. 5.

DeterminazioneSIA n.4

Bassa_Linee_Guida_Determinazione_4-2015_finale (.pdf)

Consiglio di Stato Sez.VI Sentenza n.721 del 10/02/2015 - Commento

Consiglio di Stato Sez.VI   Sentenza n.721 del 10/02/2015 - Commento

Nelle gare d'appalto l'indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza costituisce, in virtù degli artt. 86, comma 3-bis, e art. 87, comma 4, del d. lgs. n. 163 del 2006  un adempimento direttamente imposto dalla legge, per cui la mancata indicazione comporta l’esclusione dalla gara .

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con bando pubblicato sulla GUCE  del 23/09/13,indiceva una procedura ristretta accelerata per l'affidamento, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs. n.163/2006, del "servizio di assistenza tecnica a supporto dei compiti della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione in materia di minori stranieri (accolti e non accompagnati)" — CIG 5321696277, per un importo a base d'asta di € 365.000,00 oltre IVA;
Alla gara hanno partecipato solamente tre ditte.
La seconda graduata ricorre al TAR  e successivamente al Consiglio di Stato ,essendo stata esclusa per il seguente motivo:ha indicato, nella propria offerta economica, i costi della sicurezza in misura pari a “0”. Con tale indicazione la  società  ha inteso specificare di non sopportare costi per la sicurezza dei propri dipendenti, in relazione all’appalto di che trattasi.

L’appellante deduce la piena legittimità di tale indicazione , rilevando che l’indicazione non sarebbe stata omessa (in quanto l’indicazione zero esprimerebbe un “preciso valore”) e non potrebbe essere assimilata, come erroneamente ritenuto dal Tar, alla ipotesi della mancata indicazione dei costi per la sicurezza; la stessa sarebbe il frutto di valutazioni autonome e discrezionali di essa concorrente che, in relazione alle modalità con cui intendeva svolgere i servizi oggetto d’appalto, si sarebbe correttamente determinata ad indicare un valore pari a zero,tenuto conto in particolare che era oggetto d’appalto un servizio di natura “intellettuale” e che pertanto non vi era alcun costo di sicurezza da dichiarare.

La stazione appaltante avrebbe potuto attingere ai poteri di soccorso istruttorio  di cui all’art.46 del d.lgs.n.163/2006, oppure sostenere che l’ indicazione non fosse congrua, ma ciò non avrebbe potuto comportare l’esclusione della concorrente dalla gara, quanto piuttosto l’apertura di un sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, in cui la concorrente sarebbe stata ammessa, nel rispetto del principio del contraddittorio, a fornire le proprie giustificazioni.

Il Collegio sostiene

“Va premesso che, in linea generale, nelle gare d'appalto l'indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza costituisce, in virtù degli artt. 86, comma 3-bis, e art. 87, comma 4, del d lgs. n. 163 del 2006 (Codice degli appalti) un adempimento direttamente imposto dalla legge (Cons. Stato - Sez. V, 29-02-2012, n. 1172) al punto che, anche a fronte della eventuale mancata previsione, nella lex specialis di gara, dell’onere dichiarativo e della correlata causa specifica di esclusione, le citate disposizioni normative devono ritenersi immediatamente precettive ed idonee ad eterointegrare le regole della procedura selettiva.”

“La lex specialis di gara prescriveva chiaramente , a pena di esclusione, l'indicazione dell'importo relativo agli oneri della sicurezza e lo schema relativo all’offerta economica conteneva un riquadro specifico  per l'indicazione .”

“Non appare convincente, al proposito, la tesi difensiva della odierna appellante, che ha invocato a sostegno della propria tesi difensiva l'art.5 del capitolato d'oneri, il quale precisava che "ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 commi 1,2, 3 e 5 del D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i, non sussiste l'obbligo di elaborazione del D.U.V.R.I. in quanto gli oneri di sicurezza per i rischi da interferenza sono pari a zero, tenuto conto della natura strettamente intellettuale del servizio."

“E’ qui evidente l’equivoco in cui incorre l’odierna parte appellante laddove sovrappone alla nozione di costi aziendali o “interni” quella inerente i costi da “interferenza”, prevista all’art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (strumento deputato unicamente ad indicare le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo esclusivamente i c.d. “rischi da interferenze” tra i propri lavoratori e quelli dell’impresa appaltatrice e prevederne i relativi costi della sicurezza).”

“Orbene se, in relazione a tali ultimi costi, può ben dirsi che essi siano soltanto eventuali e che ben possono essere pari a zero in un servizio di natura eminentemente intellettuale quale quello oggetto d’appalto) non altrettanto può ripetersi a proposito dei costi aziendali interni, che andavano necessariamente indicati e che non potevano essere pari a zero posto che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, anche in un servizio intellettuale non vi può essere assenza di rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori dell’impresa affidataria del servizio ( si pensi solo, quali costi specifici per i rischi connessi al luogo di lavoro, come oggi previsto dal comma 3 bis dell’art.83 del Codice dei contratti pubblici, ai rischi alla salute derivanti dall’uso di strumenti informatici).”

“Pertanto, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l'omessa previa indicazione dei costi per la sicurezza - sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture- rende l'offerta incompleta sotto un profilo di particolare rilevanza, alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti, impedendo alla stazione appaltante un adeguato controllo sull'affidabilità dell'offerta stessa, con il corollario che la sanzione per tale omissione non può che essere l'esclusione dalla gara, come espressamente stabiliva, nella fattispecie in esame, la lex specialis di gara.”

In definitiva, la peculiarità della prestazione oggetto d’appalto( da svolgersi nell’ambito di locali e con l’utilizzo di supporti tecnologici altrui, ma a rischio esclusivo dell’aggiudicatario) imponeva ai concorrenti a pena di esclusione ( comminata dall’art.31, recante ulteriori cause di esclusione dalla procedura) di indicare espressamente i costi di sicurezza aziendale con indicazione numerica  
( necessariamente superiore allo zero), restando ininfluente a tal fine la mera attestazione formale
( priva di riscontro sostanziale) circa la“regolarità nei confronti delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, pur richiesta da altra disposizione del disciplinare di gara.

Secondo i giudici amministrativi, si definisce costo della sicurezza aziendale il valore determinato come frazione percentuale delle spese generali che l’impresa sostiene nell’esecuzione dell’appalto in base alla tipologie dei lavori dell’opera e allo stato dei luoghi.

Una recente decisione (cfr. T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 15-01-2014, n. 7),ha chiarito che i costi di sicurezza per i rischi da interferenza - la cui misura va predeterminata dalla stazione appaltante- devono essere distinti dai costi di sicurezza “aziendali”, la cui quantificazione compete ad ogni concorrente in rapporto alla sua offerta economica, rispetto all'entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura.

In definitiva sia Il T.A.R. Lazio Roma con sentenza n.5309/2014 che il Consiglio di Stato hanno respinto il ricorso della società appellante.

Commento e sintesi del Presidente della Commissione Monitoraggio bandi e rapporti con ANAC

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