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Tasso d interesse di mora da applicare ai sensi dell art.30 del Capitolato generale dei LL. PP.
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- Pubblicato: Venerdì, 02 Luglio 2010 04:00
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Tasso d'interesse di mora da applicare ai sensi dell’art.30 del Capitolato generale dei lavori pubblici.
Con Decreto 14 giugno 2010 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha stabilito che il tasso di interesse di mora da applicare ai crediti dalle imprese appaltatrici di opere pubbliche è fissato, per il periodo 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2010, al 4,28 %.
(A cura del Consigliere ing. Vincenzo Corradino)
Tale tasso d'interesse, ai sensi dell'art. 133 della D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (D.M. 145/2000), deve applicarsi esclusivamente ai crediti vantati dalle imprese appaltatrici di opere pubbliche.
I crediti dei professionisti, invece, vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e delle imprese e i ritardati pagamenti relativi alle procedure di appalto dei settori esclusi sono disciplinati dal D.Lgs. 231/2002.
Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2010, il saggio degli interessi (G.U. n. 40 del 18/02/2010) da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, al netto della maggiorazione prevista dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 231/2002, è pari all'1.00%.
Tabella riepilogativa dei tassi di mora applicabili dal 1° Lug 2002 al 30 Giu 2010
D.M. Infrastrutture 14 Giu 2010