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Tasso d interesse di mora da applicare ai sensi dell art.30 del Capitolato generale dei LL. PP.

Tasso d'interesse di mora da applicare ai sensi dell’art.30 del Capitolato generale dei lavori pubblici.
Con Decreto 14 giugno 2010 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha stabilito che il tasso di interesse di mora da applicare ai crediti dalle imprese appaltatrici di opere pubbliche è fissato, per il periodo 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2010, al 4,28 %.

(A cura del Consigliere ing. Vincenzo Corradino)

 

Tale tasso d'interesse, ai sensi dell'art. 133 della D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (D.M. 145/2000), deve applicarsi esclusivamente ai crediti vantati dalle imprese appaltatrici di opere pubbliche.
I crediti dei professionisti, invece, vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e delle imprese e i ritardati pagamenti relativi alle procedure di appalto dei settori esclusi sono disciplinati dal D.Lgs. 231/2002.
Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2010, il saggio degli interessi (G.U. n. 40 del 18/02/2010) da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, al netto della maggiorazione prevista dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 231/2002, è pari all'1.00%.


Tabella riepilogativa dei tassi di mora applicabili dal 1° Lug 2002 al 30 Giu 2010

D.M. Infrastrutture 14 Giu 2010

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