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Illegittimo il bando di gara che preveda di subordinare il compenso al finanziamento dell'opera.

(A cura del Consigliere dell'Ordine ing. Vincenzo Corradino)
È illegittimo subordinare il pagamento di compensi professionali (progettazione, indagini, etc.) all'ottenimento del finanziamento per la realizzazione dell'opera pubblica. Questa, in sintesi, la conclusione del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (sez. III – Lecce – n.00577/2010 REG.SEN.) che ha accolto il ricorso proposto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce  finalizzato ad ottenere l'annullamento di un bando per l'affidamento di un incarico professionale.

L'incarico riguardava progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, etc. con la precisazione che le attività connesse all'esecuzione (direzione lavori, etc.) sarebbero state affidate solo in caso di finanziamento dell'opera e che, comunque, il professionista si impegnava a non pretendere alcun compenso, nemmeno per spese vive, se l'intervento non fosse stato ammesso a finanziamento.

Il TAR ha ritenuto il palese contrasto del bando di gara con le disposizioni dell'art. 92 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/06) che recita: :"Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata."

La sentenza

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