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Dal 1 Gen 2011 obbligo per le P.A. della pubblicità legale su albo pretorio on-line.

(A cura del Consigliere ing. Vincenzo Corradino)
Dal 1 Gennaio 2011 obbligo per le P.A. della pubblicità legale su albo pretorio on-line.
Dall’1 gennaio 2011 le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito, o su quello di amministrazioni affini o di associazioni, tutti gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale (come bandi di concorso, permessi di costruzione, delibere del Consiglio e della Giunta comunale ecc.).

È infatti entrato in vigore l’art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea) della Legge n.69 del 18/06/2009. Pertanto, “gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.

Le pubblicazioni cartacee non hanno più valore legale: si passa da un obbligo di dare pubblicità mediante affissione degli atti presso un luogo fisico, l’albo pretorio, ad una pubblicazione sul sito web della Pubblica Amministrazione, l’albo pretorio on line.

Per le gare (procedure ad evidenza pubblica) e i bilanci il passaggio al digitale avverrà l’1 gennaio 2013.

Nel frattempo la pubblicazione on-line di tali atti accompagnerà quella cartacea secondo modalità operative che verranno definite nei prossimi giorni con un Decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

Dall’1 gennaio 2013 gli obblighi di pubblicità legale saranno assolti mediante la pubblicazione on-line sul sito istituzionale; la tradizionale pubblicità sui quotidiani sarà solo facoltativa e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

Art.32 della Legge 18/06/2009 n.69

Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

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