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Esclusi gli affidamenti diretti per le Università

Cari Colleghi, ritengo di rilevante interesse la recente sentenza del Tar Abruzzo che riguarda gli affidamenti di servizi di Ingegneria alle Università che porto alla Vostra attenzione.

Michele Brigante

 

Il Tar Abruzzo accoglie il ricorso del Cni con conseguente esclusione del regime di esclusiva a favore degli operatori che vantano un collegamento con gli enti universitari.

L’affidamento di una prestazione professionale da parte di un ente pubblico deve partire da una condizione di parità di trattamento. Vanno dunque evitati «sbilanciamenti» a favore di operatori che possono vantare legami con gli enti universitari del territorio. A precisarlo il Tar Abruzzo con la Sentenza del 22/05/2014, n. 476.

Il Tar Abruzzo ha accolto il ricorso del Cni (Consiglio nazionale degli ingegneri) nei confronti dei Comuni di Castelvecchio Subequo, che aveva affidato la redazione del piano di ricostruzione a seguito del sisma del 2009 all’Università di Chieti-Pescara, e quello di Barisciano, che invece si era rivolto all'Università di Camerino.

Secondo il Cni tali servizi andavano affidati con una gara d'appalto pubblica, in ragione:

  • della natura del servizio, oggettivamente rientrante tra quelli tecnici compresi nell’allegato IIA del Codice dei contratti;
  • delle concrete modalità dello stesso, regolarmente retribuito;
  • della non riconducibilità dell’affidamento in questione all’accordo tra Amministrazioni, stante la mancanza di interesse comune in capo ai contraenti.

Il Collegio rileva come nella fattispecie «le attività di «supporto» tecnico, … commesse dai Comuni ai Dipartimenti universitari siano senz’altro oggettivamente riconducibili ai servizi di natura tecnica per i quali il Codice dei contratti e la normativa comunitaria in materia impongono l’affidamento mediante procedure di evidenza pubblica».

Secondo i giudici amministrativi è pertanto innegabile che alle Università siano state commesse attività esulanti dalla mera ricerca e in tutto assimilabili a prestazioni di natura tecnico-professionale; conseguentemente la convenzione approvata dai Comuni e gli atti di affidamento che da queste discendono sono illegittimi e vanno annullati.

«La sentenza del Tar Abruzzo del 22 maggio che annulla le convenzioni sui piani di ricostruzione tra alcune Università e due Comuni del territorio, nell’accogliere le nostre istanze sancisce un principio fondamentale: le prestazioni professionali devono partire da una condizione di parità evitando un «sbilanciamento a favore di altri operatori favoriti dal loro legame con l’Ente Universitario» così il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano, commenta il pronunciamento del Tar abruzzese. Il Presidente del Cni si sofferma anche sulla questione dell’eventuale straordinarietà del provvedimento. «La sentenza del Tar ha rimarcato come essa si delinei in un contesto di estrema urgenza, dettata da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici. Una eccezionalità che non è evidentemente presente nel caso in questione visto che il lasso di tempo trascorso tra l’evento sismico e la stipula della convenzione attestano la non sussistenza di tale eccezionalità, come previsto dalla legislazione europea». In conclusione Armando Zambrano si dichiara «soddisfatto» dal risultato raggiunto e auspica che questa sentenza possa «fare definitiva chiarezza in materia e tutelare il patrimonio professionale di chi è chiamato quotidianamente a lavorare per il bene della intera comunità»

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