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La certificazione di qualità, può essere prestata attraverso l’istituto dell’avvalimento.

Consiglio di Stato sentenza del 24 Lug 2014, n. 3949 sez. V

In un appalto di lavori di messa in sicurezza e ampliamento di una scuola elementare, il Tar Calabria aveva annullato l’aggiudicazione a favore del primo classificato, in quanto l’avvalimento non sarebbe consentito per sopperire alla carenza dell’attestazione Soa e perché il contratto di avvalimento non sarebbe stato esaustivo e non avrebbe coperto la mancanza di alcune figure (direttore tecnico e responsabile tecnico degli impianti) previste dalla normativa sugli impianti.

Il Consiglio di stato ha  annullato  la sentenza del Tar Calabria ,Catanzaro sez.n.1 n.431/2014 con le seguenti argomentazioni: “In via generale e conformemente a precedenti giurisdizionali va rilevato  che nelle gare pubbliche, la certificazione di qualità, essendo connotata  dal precipuo fine di  valorizzare gli elementi   di eccellenza dell’organizzazione complessiva,  è da considerarsi  anche esso  requisito di idoneità tecnico-organizzativa dell’impresa, da inserirsi tra gli elementi idonei a dimostrare la capacita tecnico professionale dell’impresa ,assicurando che l’impresa cui sarà affidato  il servizio o  la fornitura sarà  in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò  predisposto”

Afferendo la certificazione di qualità alla capacità tecnica dell’imprenditore, essa è coerente con l’istituto dell’avvalimento, quale disciplinato dall’art 49 del d.lgs.n.163/06, ma lo è anche con la procedura di gara che non preclude il ricorso dell’avvalimento per la certificazione di qualità.  I giudici hanno affermato inoltre: “ Se è vero, infatti, che il limite di operatività di cui all’art. 49, comma 2, lett. f), del codice dei contratti pubblici, di per sé suscettibile di un amplissimo campo operativo, è dato dal fatto che la messa a disposizione del requisito mancante non deve risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, essendo invece necessario, anche alla luce del chiaro disposto dell’art. 88 del d.p.r. n. 207 del 2010, che dal contratto risulti chiaramente l’impegno dell’impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo nella misura richiesta - impegno che potrebbe essere facilmente eluso ove fosse consentito il ricorso a formule vaghe - deve ritenersi valido ed efficace un contratto di avvalimento il cui contenuto manifesti l’impegno serio e la effettiva messa a disposizione dei requisiti e mezzi di cui l’ausiliata è carente.”

Il contratto in questione soddisfa in maniera esaustiva i requisiti individuati dalla legge a comprova della serietà dell’impegno assunto dalla ditta ausiliaria in quanto risulta chiaramente che la stessa si impegna a prestare le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo nella misura richiesta.

Nel contratto sono, infatti, chiariti quali sono i requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa propri del modello di gestione e organizzazione dell’impresa ausiliaria che è obbligata a mettere a disposizione dell’ausiliata, oltre alle macchine e attrezzature analiticamente elencate.

La impresa ausiliaria si è infine dichiarata responsabile in solido con la concorrente nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto fino al collaudo, assumendosi l’obbligo, anche nei confronti della stazione appaltante, di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell’impresa ausiliata per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento e la dichiarazione resa dalla ausiliaria sono, quindi, coerenti con le esigenze di specificità di cui all’art. 49, comma 2, lett. f), del d. lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 88 del d.p.r. n. 207 del 2010. Il prestito delle risorse e mezzi comprende anche le figure tecniche (direttore tecnico e responsabile tecnico) che sono ovviamente comprese nelle risorse messe a disposizione dell’ausiliata.

In conclusione la certificazione di qualità può essere considerata al pari di un requisito di idoneità tecnico organizzativa dell’impresa e per tale motivo è dimostrabile attraverso l’istituto dell’avvalimento.

E’ da rilevare che la sentenza in oggetto sconfessa la posizione dell’ANAC (ex AVCP) che nella determina n.2/2012 ha ritenuto inammissibile il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità.

La sentenza

Commento a cura del Presidente della Commissione Monitoraggio Bandi LL.PP.

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