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Adunanza plenaria CdS n° 7/2014 - I programmi di Housing Sociale rientrano nella Concessione di Servizi

Consiglio di Stato - Adunanza plenaria n° 7 del 30 Gen 2014: I programmi di Housing Sociale rientrano nella Concessione di Servizi (ART.30 DEL CODICE )

L’art. 37 comma 13 non è applicabile alle Concessioni di servizi ,non essendo espressione di un principio generale di trasparenza, desumibile dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
Oggetto del presente giudizio è la procedura competitiva indetta da Roma Capitale (cfr. determinazione n. 660 dell’11 agosto 2010, bando di gara ed annesso disciplinare pubblicati il successivo 19 novembre 2010), per la realizzazione del programma di housing sociale nell’area F del Comprensorio direzionale di Pietralata.

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Sentenza sulla questione della dichiarazione di sopralluogo

TAR Lazio  sez. III  n° 11177 del 30/12/13. Ennesima sentenza sulla questione della dichiarazione di sopralluogo.

(Art. 106 c. 2 del D.P.R. n° 207/2010)

“È opinione consolidata in giurisprudenza (per tutte, CGARS 27 novembre 2013 n. 901) quella secondo cui la funzione della dichiarazione di sopralluogo è proprio quella di precludere all'appaltatore contestazioni basate sull'asserita mancata conoscenza dei luoghi e di ridurre al minimo le possibilità di modifiche contrattuali in sede di esecuzione, per cui l'onere posto a carico dell'impresa di visitare i luoghi dell'appalto prima di formulare la propria offerta è posto essenzialmente a garanzia dell'Amministrazione, garanzia che tale dichiarazione, una volta positivamente resa, comunque viene ad assolvere.“

Né trattasi di clausola nulla ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D.lgs n. 163 del 2006 in quanto tale adempimento è comunque previsto dall’art. 106, comma 2, del DPR n. 207 del 2010, il che giustifica l’esclusione dalla gara in caso di sua omissione laddove previsto – come nel caso di specie - dalla lex specialis di gara.

Commento a cura della commissione monitoraggio bandi ll.pp.

Molte amministrazioni richiedono invece un Attestato di avvenuto sopralluogo e presa visione dei luoghi  firmato dal R.U.P. la cui mancanza è causa di esclusione.

Trattasi di una previsione illegittima dei bandi di gara.

Difatti tale causa di esclusione non è riconducibile alla previsione di cui al comma 1bis dell’art. 46 del codice dei contratti (d.lgs. n.163/06) secondo cui: “La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

In particolare l'art. 106 comma 2 del DPR n. 207/2010, nell'imporre ai concorrenti di produrre, unitamente alla propria offerta, una dichiarazione di sopralluogo si riferisce unicamente agli appalti di lavori e concessioni e non già a servizi e forniture e non prevede, in ogni caso, tale adempimento a pena di esclusione. Per analogia la si può estendere anche agli appalti di servizi e forniture.

“Si tratta quindi in sostanza dell’introduzione di un adempimento formale, privo di base normativa e con funzione esclusivamente rafforzativa delle garanzie di legge, che si pone in contrasto con le esigenze di semplificazione e standardizzazione dei bandi perseguita dal c.d. decreto sviluppo e da altre disposizioni normative, quali quelle introduttive dei bandi tipo.”

“Ne consegue che debba ritenersi sufficiente ai fini dell’ammissione ad una gara la dichiarazione di sopralluogo a prescindere dalle modalità con cui esso venga eseguito, e debba escludersi che la mancanza dell’attestazione del r.u.p. possa costituire causa di esclusione, avendo il legislatore già disciplinato la materia della conoscenza dei luoghi senza prevedere tale adempimento meramente formale.”

L'attestazione richiesta di avvenuto sopralluogo da parte del RUP viola inoltre il principio di proporzionalità sancito dagli art.73 e74 del codice dei contratti, ed  inoltre riduce il termine di partecipazione alla gara.

Pertanto tale prescrizione nei bandi di gara deve ritenersi nulla.

Del resto varie sentenze si sono espresse in tal senso:
TAR Lombardia sez. III n° 1434 del 31/05/13;
TAR Sardegna Cagliari  sez. I n° 817 del 04/12/13;
C.G.A.R.S. Consiglio di Giustizia Amm/va Regione Sicilia n° 901 del 27/11/13
TAR Lazio sez. III n° 11177 del 30/12/13

La sentenza

Corte di Giustizia Europea, Sez. V - 10 Ott 2013, n. C-94/12 – Avvalimento plurimo

Corte di Giustizia Europea, Sez. V, sentenza 10 Ott 2013, n° C-94/12 – Avvalimento plurimo

L’articolo 49 del decreto legislativo n. 163, del 12 aprile 2006, recita

comma 1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto.

comma 6. Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti di cui all’art.40 ,comma 3 ,lettera b) , che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria .

L’art.49 vieta pertanto agli operatori economici che partecipano ad un appalto pubblico di lavori ,di avvalersi della capacità di più imprese ,per una stessa categoria di qualificazione.

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Il Consiglio di Stato si pronuncia sull'avvalimento multiplo

Consiglio di Stato Sez.V sentenza n° 5874 del 09/12/2013 -  Avvalimento plurimo

Con questa prima sentenza il Consiglio di Stato recepisce in Italia la sentenza della Corte di Giustizia, Sez. V, con sentenza 10 ottobre 2013 in causa C-94/12, che consente l’avvalimento plurimo o frazionato.

La Corte ha quindi definitivamente chiarito l’ammissibilità del cosiddetto avvalimento plurimo o frazionato, con il quale l’aspirante all’aggiudicazione di un contratto di appalto raggiunge un determinato requisito di partecipazione avvalendosi anche di più soggetti.

La sentenza

Sentenza n° 23 del Consiglio di Stato del 16/10/2013 sui requisiti art. 38 c. 1 let. b) e c) D.Lgs. n° 163/2006

La sentenza tratta dei possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 lettera b e c del Codice dei Contratti (D.Lgs. n° 163/06 e s.m.i.)

L’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti prevede l’esclusione dalla procedura di gara  dei soggetti che abbiano riportato condanne per reati nominativamente individuati. Il possesso dei requisiti è attestato, ai sensi del comma 2 del citato art. 38 del Codice dei contratti con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e  tale obbligo sussiste, come recita il comma 1 lettera b “ per “il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società”.

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