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Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico

Cari Colleghi,

sul BURC n.57 dell’ 8 agosto 2018 è stata pubblicata la L.R. n.28, il cui art.1, comma 50, ha introdotto una modifica all’art.4-bis della L.R. 9/83 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico).

La modifica riguarda la composizione delle commissioni sismiche comunali, che ora devono essere composte da 3 tecnici “con comprovata esperienza in collaudi sismici” (ingegneri o architetti – vecchio ordinamento, oppure ingegneri con diploma di laurea specialistica in ingegneria civile) più un geologo e un geometra che, però, “possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali”. Nel previgente testo, invece, si prevedeva che ai 3 tecnici dovesse essere affiancato almeno un ingegnere o architetto con al massimo 5 anni di iscrizione all’albo​.

Ritenendo di fare cosa gradita si allega il testo coordinato della L.R. 9/83, puntualmente predisposto dal Dirigente della Regione Campania Ing Sergio Caiazzo, con le modifiche finora intervenute, compreso quella operata dalla L.R. n.38 del 29/12/2017, che aveva abrogato una disposizione di dubbia legittimità costituzionale con la quale era stato demandato a un regolamento regionale l’individuazione di opere e lavori che, essendo privi di rilevanza strutturale, fossero esonerati dall’obbligo del preavviso scritto di cui all’art.93 del D.P.R.380/2001 (testo unico dell’edilizia).

Cordialità
Michele Brigante

 

1983_01_07 - LR.9 - Norme per Es.Funz.Reg.su Dif.Rischio Sism.- agg.LR.2018 n.28

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