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Sentenza del TAR Campania n.1053/15 - commento

È legittimo il provvedimento con il quale la P.A. ha revocato in autotutela l’aggiudicazione definitiva di una gara per interventi di manutenzione stradale, per il rifiuto da parte dell’appaltatore di dar corso all’esecuzione anticipata ed urgente dei lavori, sotto riserva ,nelle more della stipula del contratto, ed ha disposto l’incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione all’ANAC.

A seguito di una procedura di cottimo fiduciario indetta dal Comune di San Tammaro,   la società XX è risultata aggiudicataria definitiva dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale .
La stessa è stata invitata, con nota comunale prot. n. 3956 del 29 aprile 2013, a dare inizio ai lavori sotto riserva (nelle more della stipula del contratto) entro e non oltre il 2 maggio successivo, essendo stata ravvisata la sussistenza di motivi di urgenza “in considerazione dello stato di degrado in cui si versano alcuni tratti viari, con particolare riguardo alla Via Cimarosa e Via Benedetto Croce”;
- la medesima, nel riscontare tale nota con missiva del 2 maggio 2013, si rifiutava di dar corso all’esecuzione anticipata dei lavori adducendo il precario stato di manutenzione delle strade, non rilevabile in sede di partecipazione alla gara;

- il Comune di San Tammaro, con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 109 del 3 maggio 2013, revocava l’aggiudicazione definitiva intervenuta in favore della ricorrente, disponendo contestualmente l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all’AVCP  ed argomentando come segue: “la mancata consegna di fatto dell’appaltatore si configura quale palese inadempimento agli obblighi derivanti dall’aggiudicazione, atteso l’impegno di codesta ditta ad accettare la consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto, presentato in sede di gara;

L’obbligo di ricevere la consegna sotto riserva deriva tassativamente dagli impegni di gara e il relativo adempimento non richiede, di norma, operazioni di tale complessità da non poter essere adeguatamente espletate; le osservazioni addotte con nota prot. 4066 del 02/05/2013 rinnegano di fatto, radicalmente, la validità dell’offerta, in cui invece codesta Ditta aveva attestato “di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione del prezzo”;

Codesta Ditta ha sollevato pretestuose eccezioni in ordine alla realizzabilità dell’intervento, pretendendo, in sostanza, modifiche radicali; il comportamento di codesta Ditta risulta tutt’altro che volto alla collaborazione nei confronti dell’Ente ma teso, prima ancora di iniziare l’esecuzione materiale dei lavori, a sindacare le scelte mediante la sovrapposizione di proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione;”;

La ditta ha presentato ricorso al TAR chiedendo l’annullamento :della nota dell’Ente di dar inizio ai lavori sotto riserve di legge,della determina di revoca dell’aggiudicazione ,della determina di aggiudicazione al secondo classificato e di ogni altro atto lesivo della sua posizione.

Il TAR ha respinto in toto il ricorso adducendo le seguenti motivazioni:

“L’obbligo di accettare, in caso di urgenza, la consegna dei lavori sotto riserva grava sulla ditta aggiudicataria, anche provvisoria, in forza del dettato della legge, e precisamente in forza dell’art. 11, comma 9, del codice dei contratti, che attribuisce alla stazione appaltante il correlativo diritto potestativo (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, n. 12/2012  sez.III.).

Nella fattispecie, pur in assenza della stipula del contratto d’appalto, la società ricorrente si è sottratta all’adempimento di un’obbligazione di natura legale, a prescindere da ogni ulteriore considerazione discendente dalla circostanza che la medesima aveva formalmente dichiarato, già in sede di gara, “di accettare, qualora risultasse aggiudicatario, l’eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto.

-le esigenze di urgenza che rendevano indilazionabile l’esecuzione dei lavori sono state sufficientemente motivate, e portate a conoscenza della ricorrente, in una serie di atti formali dell’amministrazione, quali la lettera di invito, la nota prot. n. 2832 del 26 marzo 2013, intervenuta nel procedimento di verifica dell’anomalia, e, da ultimo, la nota prot. n. 3956 del 29 aprile 2013, recante l’invito a dare inizio ai lavori;

- infine, l’incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione all’ANAC si presentano pienamente legittimi e proporzionati, in quanto atti consequenziali alle inadempienze imputabili alla società ricorrente, che hanno irrimediabilmente compromesso la normale stipula del contratto secondo l’ordine di aggiudicazione”.

Commento a cura del Presidente della Commissione Monitoraggio Bandi e rapporti con ANAC

La sentenza

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