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SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N.946 DEL 25/02/15 SEZ.V - Bandi di concorso per pubblico impiego - Commento

La Regione Campania con decreto dirigenziale n. 14551 del 19.12.2002, pubblicato sul B.U.R.C. n. 63 del 23.12.2002 bandiva un concorso per 6 posti di dirigente ingegnere gestionale.
Il bando prescriveva  espressamente quale requisito di ammissione la laurea in ingegneria gestionale o in economia e commercio.
A tale procedura partecipava il collega ingegnere  XXX, in possesso della laurea in ingegneria elettronica.

Con nota del 21.10.2003 veniva comunicata all’interessato l’esclusione dalla procedura, disposta con decreto dirigenziale n. 2932 del 20.10.2003 per carenza del requisito del titolo di studio di cui all’art. 2, lett. b), del bando.
Avverso tale esclusione il ricorrente proponeva ricorso al T.A.R. per la Campania impugnando anche le disposizioni del bando, con particolare riferimento all’art. 2, lett. b), nella parte in cui avevano fissato i titoli di studio per l’ammissione al concorso.

Il Tribunale accoglieva la domanda di tutela cautelare proposta ammettendolo con riserva alla procedura concorsuale. L'Ingegnere, infatti, partecipava grazie al provvedimento cautelare adottato dal TAR, alle prove scritte e orali della selezione .

Con successiva memoria il medesimo esponeva di aver sostenuto le prove scritte e orali della selezione classificandosi utilmente in graduatoria, e replicava alle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa regionale adducendo che il superamento delle prove denotava il suo possesso delle conoscenze e delle esperienze necessarie per l’accesso al posto.

All’esito il T.A.R., con la sentenza n. 10796/2004, dichiarava il ricorso inammissibile, accogliendo l’eccezione regionale basata sulla mancata impugnazione tempestiva del bando.
Il collega ricorre successivamente al Consiglio di Stato.

Anche il Consiglio di Stato ha confermato la correttezza della sentenza del Giudice di primo grado. La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, infatti, con la sentenza del 25 febbraio 2015 ha respinto l'appello richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo il quale i bandi dei concorsi indetti per l'assegnazione di posti di pubblico impiego, se contenenti clausole immediatamente lesive delle aspirazioni dei candidati, per il fatto di imporre determinati requisiti di partecipazione anziché altri, vanno tempestivamente ed autonomamente impugnati, dal momento che costituiscono la lex specialis del concorso: onde è nei loro confronti che vanno subito sollevati i dubbi di legittimità nutriti sulla disciplina da essi dettata per la procedura selettiva.

Giova ricordare che il Tribunale ha constatato che l’esclusione del ricorrente dal concorso per la mancanza del titolo di studio richiesto era stata disposta in pedissequa applicazione dell’art. 2, lett. b), del relativo bando, il quale prescriveva espressamente come requisito di ammissione il possesso della laurea in ingegneria gestionale o in economia e commercio, laddove il ricorrente aveva conseguito la diversa laurea in ingegneria elettronica.

“Il T.A.R. ha inoltre rilevato che la disposizione del bando non era suscettibile di interpretazione estensiva da parte dell’Amministrazione, tenuto conto della sua chiara e inequivoca formulazione, e del fatto che non era prevista da alcuna norma l’equipollenza tra la laurea in ingegneria elettronica e quella in ingegneria gestionale: e su questa base ha respinto la tesi del ricorrente secondo la quale il bando non sarebbe stato immediatamente lesivo della sua sfera giuridica poiché - in tesi appunto - non univoco.
Il primo Giudice ha fatto quindi applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale i bandi di concorso, ove contenenti clausole immediatamente lesive dell'interesse dei candidati, perché impongono determinati requisiti di partecipazione, devono essere immediatamente ed autonomamente impugnati, con la conseguenza dell’inammissibilità sia della impugnazione rivolta solo contro il provvedimento di esclusione costituente atto meramente esecutivo ed applicativo del bando, sia - come nella specie - dell’impugnazione contestuale del bando stesso e dell' esclusione, ove siano già decorsi i termini per l’immediato ricorso contro il bando medesimo.”
Il Consiglio sostiene inoltre:

“- che il testo letterale della clausola era univoco nel senso che solo i laureati in economia e commercio o in ingegneria gestionale avrebbero potuto prendere parte alla procedura;
- che una clausola simile precludeva già inequivocabilmente ex se la partecipazione al concorso degli aspiranti che non fossero muniti di uno dei due titoli anzidetti (o di titolo dichiarato equipollente), sì da presentarsi con chiarezza, attesa la sua portata impeditiva, come lesiva dell’interesse degli aspiranti medesimi a partecipare alla procedura;”

“Da ciò l’inevitabile applicazione al caso concreto dell’orientamento giurisprudenziale, già posto a base della sentenza di primo grado, e tuttora consolidato, secondo il quale i bandi dei concorsi indetti per l'assegnazione di posti di pubblico impiego, se contenenti clausole immediatamente lesive delle aspirazioni dei candidati, per il fatto di imporre determinati requisiti di partecipazione anziché altri, vanno tempestivamente ed autonomamente impugnati, dal momento che costituiscono la lex specialis del concorso: onde è nei loro confronti che vanno subito sollevati i dubbi di legittimità nutriti sulla disciplina da essi dettata per la procedura selettiva (cfr. tra le tante C.d.S., IV, 27 giugno 2014, n. 3241; 22 maggio 2014, n. 2641; V, 25 giugno 2014, n. 3203; 21 novembre 2011, n. 6135).”

Commento  e sintesi del Presidente della Commissione Monitoraggio Bandi e rapporti con ANAC

La sentenza

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