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Ingegneri e Architetti junior abilitati a progettare e dirigere nelle zone sismiche

Il nostro collega Michele Brigante ci informa della sentenza del Consiglio di Stato n. 686 del  9 febbraio 2012 che riguarda Ingegneri e Architettti  junior abilitati a progettare e dirigere nelle zone sismiche.

Progettazione e direzione dei lavori non sono precluse a priori, ma deve essere fatta una valutazione caso per caso in relazione all'opera ed al grado di sismicità.

Gli Ingegneri e gli Architetti «junior», iscritti cioé alle sezioni B dei rispettivi Albi, sono abilitati alla progettazione ed alla direzione lavori di opere da realizzarsi in zone sismiche, anche operando in proprio e senza dover collaborare con alcuno, previa valutazione motivata in relazione alle difficoltà tecniche dell'opera ed al grado di rischio sismico della zona. Questo è l'importante principio stabilito dalla recente sentenza del Consiglio di Stato 09/02/2012, n. 686.

La Corte in particolare ha ritenuto che nessuna preclusione è contenuta negli artt. 16 e 46 del D.P.R. 328/2001 all’esercizio di attività da parte degli ingegneri e degli architetti junior, con riferimento ad opere da progettarsi e costruirsi nelle aree sismiche. In particolare l’elencazione, compiuta all’art. 46 del citato D.P.R. 328/2001, delle attività attribuite agli iscritti ai diversi settori delle sezioni A e B dell’albo dell’Ordine degli Ingegneri, ha il solo scopo di procedere ad una ripartizione delle competenze, individuando quelle maggiormente caratterizzanti la professione, restando immutato il quadro complessivo delle attività esercitabili nell’àmbito della professione stessa come già normativamente definito; tale principio, già affermato in precedenza con riferimento alla professione di ingegnere (Sent. C. Stato 12/05/2008, n. 2178), è applicabile anche alla professione di architetto.

Nel caso di progettazione o di direzione dei lavori da parte dei suddetti professionisti nelle aree sismiche è necessaria invece una valutazione caso per caso, che tenga conto in concreto dell’opera prevista, delle metodologie di calcolo utilizzate, e che potrà essere tanto più rigida e «preclusiva», allorché l’area sia classificata con un maggiore rischio sismico. Tale valutazione deve specificamente riferirsi, di volta in volta, al singolo progetto presentato, con motivazione che, ancorchè sintetica, abbia portata «individualizzante».

Il testo integrale della sentenza

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