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Legge regionale 16/2012 "Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti"

Dal Presidente ing. Vincenzo Corradino il seguente articolo:
Legge regionale 16/2012 "Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti"
La Giunta regionale, con deliberazione n. 783 del 21 dicembre 2012 in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 11 della Legge Regionale 6 luglio 2012, n. 16, ha approvato il Regolamento disciplinante le modalità di erogazione delle agevolazioni e degli incentivi previsti dagli articoli 3, 5 e 9 della legge.

Il regolamento disciplina le modalità attuative degli interventi previsti dagli articoli 3, 5 e 9 della legge regionale n. 16 del 6 luglio 2012 “Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti”, in esecuzione alla previsione contenuta nell’art. 11 della medesima legge.

In particolare, l’obiettivo perseguito dalle presenti disposizioni regolamentari è quello di agevolare, con la definizione del campo di applicazione della legge regionale n. 16 del 6 luglio 2012, l’accesso alla professione dei giovani professionisti, incentivandone i processi aggregativi attraverso l’estensione della disciplina del credito d’imposta alle associazioni temporanee regionali tra professionisti di cui all’art. 6 della predetta legge, subordinatamente all’impegno sottoscritto dai singoli professionisti componenti l’associazione temporanea a costituirsi, nei sei mesi successivi alla presentazione della domanda, in forma di società commerciale.
Con le successive disposizioni regolamentari si provvede, in coerenza e in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 4, della L. 27/2012, alla puntuale definizione dei rapporti economici tra i vari soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio, in esecuzione alle previsioni di cui all’articolo 9, commi 1 e 2 della medesima legge regionale.
Da ultimo, il presente regolamento disciplina l’istituto del rimborso spese previsto dall’art. 9 della legge regionale n. 16 del 6 luglio 2012, le cui modalità di erogazione saranno definite nell’ambito di apposite convenzioni quadro da stipularsi con gli ordini e le associazioni professionali, nel rispetto delle condizioni stabilite all’art. 5.
Il medesimo regolamento riserva alle leggi di bilancio successive l’eventuale incremento della dotazione del relativo fondo in riferimento alle annualità successive.
In fase di prima attuazione del provvedimento, è demandato alla Giunta Regionale, con proprio atto deliberativo di indirizzo, la definizione dei criteri di merito ed economici per l'accesso ai benefici a concorso e le ulteriori misure di incentivazione dei rapporti di tirocinio anche attraverso il ricorso a forme contrattuali stabili.

In allegato:
Legge Regionale n. 16 del 6/7/2012
Delibera della Giunta Regionale n. 783 del 21/12/2012
Regolamento

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