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Sicurezza: la Corte di Cassazione chiarisce che il pericolo occulto non rientra nel quotidiano controllo di cui deve farsi carico il datore di lavoro.

Il datore di lavoro non risponde delle lesioni colpose del dipendente infortunatosi durante lo svolgimento delle proprie mansioni a seguito di manomissioni sul luogo di svolgimento della prestazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con Sentenza del 24/09/2013, n. 39491.

Nel caso in esame un imprenditore aveva preso l’appalto della nettezza urbana dell’area mercatale comunale e aveva consentito che il proprio dipendente lavorasse in prossimità di un cancello in ferro privo del perno di fermo di fine corsa e, quindi, non in una situazione di sicurezza; sicché il lavoratore, mentre spostava una delle ante scorrevoli per effettuare le pulizie, determinava la fuoriuscita dell’anta dal binario che lo travolgeva riportando gravi lesioni con compromissione della colonna vertebrale.

 

Nel ricostruire la vicenda i giudici cominciano col rilevare che il cancello in origine non presentava alcun vizio costruttivo, tanto è vero che il suo installatore è stato prosciolto. Pertanto l’anomalia del cancello rappresentava il frutto di una manomissione che non risulta poter essere datata.

Inoltre” precisa la Corte – “il rischio connesso al mal funzionamento del cancello, non può essere definito quale «rischio specifico della attività del […] tenuto conto che sono “rischi specifici” solo quelli riguardo ai quali sono dettate precauzioni e regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, generalmente mancante in chi opera in settori diversi Pertanto tale rischio era proprio degli addetti alla manutenzione ed alla custodia del mercato, ma non certo dell’appaltatore dei servizi di nettezza urbana. Consegue da ciò che il […] non poteva ritenersi onerato di un quotidiano controllo della funzionalità della barriera, controllo che peraltro, in un’impresa di medie dimensioni, grava sul preposto operante sul campo e non sull’imprenditore al cui carico non possono esser posti oneri di prevenzione di rischi non specifici della sua attività, occulti e solo occasionalmente manifestatisi”.

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