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Corte di Giustizia Europea, Sez. V - 10 Ott 2013, n. C-94/12 – Avvalimento plurimo

Corte di Giustizia Europea, Sez. V, sentenza 10 Ott 2013, n° C-94/12 – Avvalimento plurimo

L’articolo 49 del decreto legislativo n. 163, del 12 aprile 2006, recita

comma 1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto.

comma 6. Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti di cui all’art.40 ,comma 3 ,lettera b) , che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria .

L’art.49 vieta pertanto agli operatori economici che partecipano ad un appalto pubblico di lavori ,di avvalersi della capacità di più imprese ,per una stessa categoria di qualificazione.

L’AVCP nella determina n.2/2012  sottolinea che il divieto di utilizzo frazionato dei requisiti debba essere interpretato  sia come divieto di avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascuna categoria di qualificazione , sia come divieto di frazionamento del singolo requisito fra impresa ausiliata e ed ausiliaria ,negli appalti di lavori .

Con la sentenza in oggetto la corte di giustizia europea ha pertanto rilevato che la direttiva europea 2004/18 consente il cumulo delle capacità di più operatori economici per soddisfare i requisiti minimi di capacità imposti dall’amministrazione aggiudicatrice, purché alla stessa si dimostri che il candidato o l’offerente che si avvale delle capacità di uno o di svariati altri soggetti disporrà effettivamente dei mezzi di questi ultimi che sono necessari all’esecuzione dell’appalto.

Gli obiettivi di tale istituto  sono : la partecipazione delle piccole  e medie imprese alle gare pubbliche e l’apertura degli appalti alla massima  concorrenza .

Del resto l’art.47 della direttiva 2004/1/CE  stabilisce che l’operatore economico può provare la propria capacità economica e finanziaria “ facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti , a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari “ .

L’art.48  della direttiva in riferimento alle capacità tecniche e professionali ripete le medesime previsioni .

Pertanto la norma nazionale (art.49 comma 6 ) deve intendersi in contrasto con l’ordinamento comunitario , nella misura in cui ha generalizzato il divieto di cumulo parziale dei requisiti tramite avvalimento.

La sentenza

(Commento a cura della commissione monitoraggio bandi – Lavori Pubblici)

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