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Nelle gare per l’aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura possono essere utilizzati come referenze solo i progetti approvati ed ultimati.

Tar del Lazio sez.II  quater sentenza del 28/02/2013 n. 2180.

Il TAR del Lazio  ha sancito che, in base  all’articolo 263, comma 2 del Regolamento del Codice dei Contratti pubblici (D.P.R. n. 207/2010), per la valutazione, dei servizi di architettura e di ingegneria resi nei confronti di pubbliche amministrazioni e dei servizi resi nei confronti di committenti privati, i progetti devono essere stati approvati dalla Stazione Appaltante e poi realizzati, Al contrario, non è possibile usare come referenza la progettazione di opere che poi non sono stati né approvati né realizzati, cioè che non si sono aggiudicati la gara. La sentenza anche se datata presenta numerosi spunti interessanti.

La questione posta all’esame del collegio riguarda l’interpretazione del citato art. 263 comma 2, il quale disciplina quali sono i servizi valutabili ai fini dell’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria (art. 252 del regolamento).Prima di addentrarsi nell’esame della norma in questione, appare tuttavia importante sottolineare, in via preliminare, la specificità della prestazione di “servizi di progettazione” in quanto, a differenza di ogni altra prestazione di servizi, essa si risolve nella predisposizione degli elaborati progettuali e non comporta dunque anche l’effettiva esecuzione dei lavori ad essa inerenti.

Questa peculiarità fa sì che la valutazione del corretto adempimento della prestazione di progettazione sia tendenzialmente più complessa rispetto ad altre prestazioni, qualora i lavori oggetto della progettazione non siano stati ancora eseguiti. Viceversa, la bontà del progetto può certamente più facilmente essere valutata quando esso sia stato realizzato, mediante l’esecuzione dei lavori progettati. In questo caso infatti essa potrà essere comprovata dal certificati di regolare esecuzione dei lavori.

Venendo dunque all’esame della norma in questione, va subito rilevato che l’art. 263, comma 2, appare strutturato in due parti: la prima relativa alle progettazioni rese nei confronti di stazioni appaltanti o pubbliche amministrazioni e la seconda che prevede la valutabilità anche dei servizi resi nei confronti dei committenti privati. A tale conclusione deve giungersi per varie ragioni: in primo luogo perché la prima parte del comma parla di servizi ultimati e approvati nell’arco del decennio (o quinquennio) precedente alla data di pubblicazione del bando.

L’uso dell’espressione “approvati” ha carattere tecnico e indica che il progetto deve essere accettato dalla stazione appaltanti e dunque da un soggetto pubblico. La stessa espressione infatti si rinviene anche nell’art. 52 del codice dei contratti pubblici nella parte che disciplina gli appalti di progettazione esecutiva e esecuzione lavori.

Infatti, l’art. 52 al comma 3 bis prevede che la corresponsione diretta al progettista del compenso può essere effettuata solo “previa approvazione del progetto”, inoltre al comma 5 lo stesso art. 52 prevede: “Quando il contratto ha ad oggetto anche la progettazione, l’esecuzione può iniziare solo dopo l’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo.”

Anche l’art. 280 del Regolamento, a proposito di gare di progettazione o di concorsi di progettazione, indica la data di approvazione del progetto per la decorrenza della polizza di responsabilità civile professionale per i progettisti.

E’ dunque evidente che l’approvazione deve riferirsi ad un atto della procedura di affidamento dell’appalto da parte della stazione appaltante.

Ulteriore conferma del fatto che la prima parte della norma si occupi di servizi resi nei confronti di stazioni appaltanti si trae dalla circostanza che essa si preoccupa di definire la data dell'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo rinviando all'articolo 234, comma 2 dello stesso Regolamento.

In secondo luogo, va rilevato che la seconda parte della norma inizia così: “Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati..” e prosegue indicando a quali condizioni tali servizi sono valutabili, il che consente di ritenere che siano stati disciplinati in modo diverso i servizi resi nei confronti di stazioni appaltanti o pubbliche amministrazioni e quelli resi nei confronti di committenti privati.

Tale differenza di disciplina si rinviene soprattutto in relazione alla questione se, perché i servizi di progettazione possano essere valutati, occorra o meno l’esecuzione dei lavori cui essi si riferiscono.

Di contro, la seconda parte dell’art. 263, nel disciplinare le condizioni in presenza delle quali i servizi resi per i committenti privati sono valutabili prevede: “Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.”

Tanto argomenti di natura letterale e sistematica che ragioni di logica inducono a ritenere che per la valutazione dei servizi svolti per committenti privati ( a differenza di quanto avviene per i servizi di progettazione approvati dalla stazione appaltante) occorra anche l’esecuzione dei lavori ai quali essi si riferiscono o comunque almeno l’accettazione del progetto al fine della sua effettiva realizzazione da parte del committente privato.

A tali conclusioni il Tribunale è giunto sulla base delle seguenti considerazioni.

Per documentare lo svolgimento del servizio la norma richiede in primo luogo il “certificato di buona e regolare esecuzione” rilasciato dal committente privato: è vero che non si dice chiaramente che si tratta di certificato di esecuzione dei lavori, ma tale lieve differenza lessicale non pare significativa posto che il regolamento dei contratti quando parla di “certificato di regolare esecuzione” si riferisce esclusivamente alla esecuzione dei lavori (v. art. 237 del regolamento).

Di contro, quando il Regolamento si riferisce alla documentazione del corretto espletamento delle prestazioni per i contratti pubblici di forniture e servizi, esso usa la diversa espressione: “certificato di verifica di conformità”, disciplinato dall’art. 322.

Ancora, l’art. 263, comma 2 seconda parte, consente all’operatore economico di dichiarare i servizi svolti per committenti privati, tuttavia in questo caso la stazione appaltante può chiedere “prova dell’avvenuta esecuzione”. Anche qui l’utilizzo del termine “esecuzione” non sembra non potersi riferire che ai lavori cui la progettazione si riferisce in quanto la stessa norma prosegue indicando le modalità con cui tale prova può essere data e cioè: la produzione degli atti autorizzatori o concessori ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione.

Se ne deve dedurre che, nel caso della committenza privata, non solo i servizi di progettazione debbano essere stati ultimati ma anche i relativi lavori debbano essere completati o quanto meno iniziati, e comunque debbano essere suscettibili di effettiva realizzazione.

In sostanza, ai fini di un controllo sulla serietà e validità delle progettazioni effettuate, la norma esige che il progetto sia stato realizzato o per lo meno che i relativi lavori siano iniziati e che quindi il committente privato abbia effettivamente accettato il progetto decidendo di tradurlo in pratica.

Il committente privato infatti – a differenza di quello pubblico che procede alla scelta del miglior progetto attraverso una gara – di norma non ha competenze tecniche che gli permettano di verificare la validità di un progetto se non dopo aver effettuato i relativi lavori.

Infine, sotto il profilo della ratio, non può non rilevarsi che, data la peculiare natura della prestazione dei servizi di progettazione di cui si è parlato prima, sia più che legittimo da parte del legislatore richiedere qualche cautela in più quando si tratti di asseverare la qualificazione di un progettista sulla base di attività svolte nei confronti di soggetti privati anziché nei confronti di un soggetto pubblico in esito ad una gara.

La norma, come si è visto, è finalizzata ad equiparare le prestazioni rese a favore di soggetti pubblici a quelle rese a favore di soggetti privati, purché vi sia prova della realizzazione dei relativi lavori o almeno della loro concreta realizzabilità.

Commento a cura del Presidente della commissione monitoraggio bandi.

La sentenza

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