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Nelle gare di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’offerta presentata...

Sentenza Consiglio di Stato Sez. V n. 2753 del 27 Mag 2014

Nelle gare di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’offerta presentata può contenere soluzione migliorative, a condizione che non siano alterati i caratteri essenziali ovvero lo stesso oggetto dell’appalto.

Il Consiglio di Stato nella sentenza in oggetto ha richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo alle gare di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come nel caso in esame, ammette che l’offerta presentata possa contenere soluzione migliorative, a condizione che non siano alterati i caratteri essenziali ovvero lo stesso oggetto dell’appalto , anche per non ledere la par condicio dei concorrenti.

In tal senso anche sez. IV, 23 gennaio 2012, n. 285, che, relativamente ad un appalto integrato, ex art. 54, comma 1, lett. B), del D. Lgs. n. 163 del 2006, ha distinto le varianti progettuali migliorative, consentite [incidenti sulla qualità dell’opera, sotto il profilo strutturale, prestazione e funzionali, quali schede progettuali, modalità esecutive, materiali, impianti], dalle modificazioni vietate in quanto idonee ad alterare l’essenza strutturale e prestazioni dell’opera delineata nel progetto definitivo e come tali lesive, oltre che della par condicio dei concorrenti, anche dello stesso interesse della stazione appaltante al conseguimento delle specifiche funzionalità perseguite, secondo il progetto definitivo posto a base di gara).

La lex specialis della gara prevedeva:

Non sono ammesse, pena esclusione, variazioni planimetriche rispetto ai tracciati delle infrastrutture viarie previste dal progetto preliminare approvato posto a base di gara. Le modifiche che verranno apportate con il progetto definitivo offerto dovranno comunque essere effettuate senza aumento di spesa rispetto a quanto previsto dal progetto preliminare posto a base di gara dalla stazione appaltante”.

Da tali disposizioni si evince che non era vietata la possibilità di apportare variazioni migliorative al progetto preliminare posto a base di gara, purché fossero rispettate le previsioni planimetriche rispetto ai tracciati delle infrastrutture viarie, che del tutto ragionevolmente, secondo l’intenzione dell’amministrazione appaltante, costituivano punti cardini, significativi e caratterizzanti dell’intervento da realizzare, contribuendo pertanto a realizzare l’interesse pubblico effettivamente perseguito.

Il progetto presentata dalla ditta esclusa dalla gara era caratterizzato da variazioni planimetriche rispetto ai tracciati delle infrastrutture viarie previste nel progetto posto a base della gara, variazioni consistenti in intersezioni a raso non previste nel progetto preliminare.

Il progetto definitivo, lungi dal contenere varianti al progetto preliminare, si atteggiava con un progetto del tutto diverso da quello quanto ai suoi elementi essenziali e come tale, secondo la ricordata giurisprudenza, non poteva essere configurato come caratterizzato da semplici varianti migliorative.

Commento a cura del Presidente della Commissione Monitoraggio Bandi LL.PP.

La sentenza

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