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CdS sez. V n° 4929 del 02 Ott 14 - Partecipazione Giovani Professionisti

Sentenza Consiglio di stato sez. V n.4929 del 02/10/14

Partecipazione Giovani Professionisti

PISAMO Azienda per la Mobilità S.p.A.,  di Pisa ha indetto

"procedura aperta per l'affidamento della concessione di lavori pubblici  ex art. 143 D. Leg.vo 163/06    avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell'intervento da un sistema di collegamento (people mover) tra l'aeroporto Galileo Galilei di Pisa e la stazione ferroviaria di Pisa centrale, parcheggi scambiatori e viabilità di connessione (cup: h51d09000030003, cig: 3401375770) ",da aggiudicare con l’offerta economicamente piu vantaggiosa ,con bando di gara spedito per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 14/10/2011.

Alla gara hanno partecipato due concorrenti: l’ATI  X   e l’ATI  Y .

La Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori il 18/1/2012 ed  in data 7/3/2012 ha redatto la graduatoria finale che ha visto al primo posto l’ATI X  con punti 79,82  e  l’ATI  Y con punti 73,66.

In relazione a tale esito PISAMO ha disposto (con provvedimento dell'Amministratore unico n. 18 del 27/3/2012) l'aggiudicazione provvisoria della procedura in favore della concorrente prima classificata e successivamente quella definitiva

con provvedimento n.34 del 19/07/12.

La seconda classificata ha impugnato sia  l'aggiudicazione provvisoria che quella definitiva .

Sulla vicenda vi è stata la  sentenza del Tar Toscana sez.prima n.409 del 19/03/13 e successivamente la sentenza attuale del Consiglio di Stato  che ha rigettato tutti i motivi di ricorso della seconda classificata.

La sentenza prende 50 pagine ed investe numerosi aspetti ma quelli più significativi, a nostro parere che interessano la vasta platea dei tecnici sono essenzialmente due –

Primo Punto

Partecipazione di giovani professionisti. Dies ad quem per computare il termine di iscrizione all'albo inferiore di cinque anni di iscrizione all'albo.

L’appellante sostiene la seguente ipotesi:

A suo dire vi sarebbe stata violazione dell’art. 90, comma 7, del d.lgs., n. 163/2006 e dell’art. 253, comma 5, d.P.R. n. 207/2010, perché non sarebbe stata rispettata la prescrizione di far partecipare un professionista iscritto all’albo da meno di cinque anni. Questi, infatti, sarebbe risultato iscritto all’albo degli ingegneri dal 15 gennaio 2007, quindi, alla data di scadenza della presentazione delle offerte 16 gennaio 2012 da più di cinque anni. Trattandosi di un requisito di partecipazione che deve essere posseduto prima della scadenza della domanda, si applicherebbe l’art 253, comma 5, d.P.R. n. 207/2010 e non l’allegato L.

Il Consiglio sostiene invece :

L’art. 90, comma 7, d.lgs. n. 163/2006, dispone che il regolamento preveda modalità per promuovere anche la presenza di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relative ad incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idée. L’art. 253, comma 5, d.P.R. n. 207/2010, in relazione alla disciplina dettata per i contratti pubblici relativi a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari prevede che i raggruppamenti temporanei siano composti anche da un progettista, abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque anni. Né la prima, né la seconda delle disposizioni citate indicano il dies ad quem per computare il termine dei cinque anni. Al riguardo, può quindi valorizzarsi quanto disposto dall’allegato L al d.P.R. n. 207/2010: “Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente quale progettista nel candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando di cui all’articolo 264, abbia ottenuto l’abilitazione all’esercizio professionale da non più di cinque anni…”. La norma da ultimo citata indica quale dies ad quem non quello del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ma quello della data di pubblicazione del bando, secondo una logica che ampliando il bacino di soggetti che ne possono fruire appare in linea con il principio del favor partecipationis e che di fatto incrementa le possibilità di partecipazione a favore dei giovani professionisti rispetto ad un lasso temporale di cinque anni, che appare abbastanza ristretto.

Secondo punto

Concessione di lavori pubblici. A.T.I. Obbligo di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione dei lavori.  Mandanti. Possesso dei requisiti minimi di qualificazione.

L’appellante  denuncia la violazione degli artt. 37 e 142 d.lgs. 163/2006; degli artt. 92 e 93 d.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 9 del bando di gara, per mancata corrispondenza quote di partecipazione al r.t.i. e quote di esecuzione lavori, i giudici  infatti, rilevano che per il raggruppamento concessionario la corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione non è richiesta dall’art. 95 del d.p.r. 207/2010.

La disciplina di riferimento, infatti, deve essere ricostruita sulla scorta del dettato dell’art. 95, comma 4, e dell’art. 92 comma 3, d.P.R. n. 207/2010. La prima esclude in caso di concessione di lavori pubblici l’obbligo di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione dei lavori, richiesta, invece, dal citato art. 92, comma 2, per i raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale. La seconda, dal canto suo, chiarisce che nel caso di raggruppamenti di tipo verticale non sussiste l’obbligo per le mandanti di possedere i requisiti di qualificazione nella misura minima del 10%.

Commento e sintesi a cura del Presidente della Commissione monitoraggio bandi LL.PP. e rapporti con A.N.AC

La sentenza

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