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(05 Nov 14) Negli appalti pubblici non vi è incompatibilità tra le funzioni di RUP e quelle di componente di commissione di gara

Negli appalti pubblici non vi è incompatibilità assoluta ed insuperabile tra le funzioni di responsabile del procedimento e quelle di componente di commissione di gara.

Consiglio di Stato sez. III, sentenza 5 Nov 2014 n° 5456

Il Comune di Barletta ha indetto una gara per l’affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare per diversamente abili, gara regolarmente aggiudicata  con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a cui è seguito un ricorso al Tar Puglia e successivamente al Consiglio di stato, di una cooperativa partecipante.

Tra i numerosi motivi di appello,  la Cooperativa ha lamentato, in primo grado, e successivamente al Consiglio, che la dott. X , già responsabile del procedimento, era stata inserita tra i membri della commissione giudicatrice in violazione dell’art. 84, comma 4, del d. lgs. 163/2006 e del principio di imparzialità sancito dall’art. 97 Cost..

Sarebbe evidentemente illegittima, ad avviso dell’appellante, la situazione di incompatibilità della dott.ssa X, svolgente la funzione di responsabile unico del procedimento e di membro della commissione.

Questa la tesi sostenuta dall‘appellante – Di diverso avviso è  il Consiglio di stato che ribadisce:

”Appare dirimente sul piano giuridico, la considerazione che nelle procedure di appalti pubblici non vi è una incompatibilità assoluta e insuperabile tra le funzioni di responsabile del procedimento e quelle di componente di commissione di gara, poiché le prime non attengono a compiti di controllo, ma soltanto a verifica interna della correttezza del procedimento, di guisa che non vi è sovrapposizione né identità tra controllato e controllante e le due funzioni restano compatibili tra loro" (Cons. St., sez. V, 23.10.2012, n. 5408).

È stato infatti ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio che nell’ambito degli enti locali non sussiste un rigido divieto di partecipazione dei dirigenti alle commissioni di gara.

Il rafforzamento del modello della responsabilità dirigenziale innescato dal processo di privatizzazione del pubblico impiego, infatti, valorizza l’opposta esigenza che il dirigente segua direttamente le procedure del cui risultato è tenuto a rispondere.

In questa logica va annoverato il disposto dell’art. 107 del T.U.E.L., che prevede tra le attribuzioni di competenza dirigenziale il potere di presiedere le commissioni di gara e di stipulare i contratti in correlazione con la responsabilità per l’esito delle gare medesime. Così come non vi è incompatibilità tra le funzioni di presidente della commissione di gara e quella di responsabile del procedimento, quindi, “analogamente deve ritenersi nel caso in cui al dirigente di un ente locale che ha svolto di responsabile del procedimento sia stato anche attribuito il compito di approvare gli atti della commissione di gara, atteso che detta approvazione non può essere ricompresa nella nozione di controllo in senso stretto, ma si risolve in una revisione interna della correttezza del procedimento connessa alla responsabilità unitaria del procedimento spettante alla figura dirigenziale” (v., sul punto, Cons. St., sez. V, 22.6.2010, n. 3890). “

Commento a cura del Presidente della Commissione Monitoraggio bandi LL.PP. e rapporti con A.N.AC

La sentenza

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