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Servizi analoghi o identici - Consiglio di Stato sezione III ° sentenza n. 6035 del 5 dicembre 2014

Il giudizio in questione riguarda una gara di servizi di durata triennale di “Affidamento del servizio di organizzazione e gestione unitaria ed integrata della struttura di assistenza ad anziani non autosufficienti “ indetta dalla IPAB di Vicenza ed aggiudicata alla cooperativa sociale ” X “.

La società cooperativa sociale onlus ” Y” propone ricorso al T.A.R. del Veneto e successivamente al Consiglio di stato eccependo che i servizi allegati dalla cooperativa aggiudicataria non potevano qualificarsi come analoghi,in quanto riferiti essenzialmente a prestazioni di assistenza sociale , ma non anche ad assistenza sanitaria come richiesto dalla procedura di gara.

Il Consiglio di stato chiarisce che nel caso in cui con il bando venga richiesto ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di servizi analoghi,” la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto, nè ad assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi? con quello di servizi identici, atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando va individuata nel contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche “.

“Si è inoltre precisato che la richiesta di documentare il pregresso svolgimento di servizi non identici, ma solo analoghi a quelli oggetto dell’appalto, deve intendersi giustificata dall’esigenza di acquisire conoscenza della precedente attività dell’impresa e, quindi, di accertare la sua specifica attitudine a realizzare le prestazioni oggetto della gara, con la duplice conseguenza che quest’ultima va riconosciuta nell’attestazione di esperienze sufficientemente simili, almeno negli aspetti essenziali e caratterizzanti l’esigenza che la stazione appaltante intende soddisfare con la gara, e che dev’essere, viceversa, negata solo a fronte della dichiarazione di attività neanche assimilabili a quella oggetto dell’appalto “.

Pertanto Il Consiglio di stato respinge il ricorso presentato dalla appellante, cosi come precedente aveva fatto il TAR del Veneto - Venezia sezione I con la sentenza  breve n.01175/2014.

Vi è da segnalare sulla stessa questione dei  servizi analoghi,la sentenza del 15.10.2010 n° 7525 Consiglio di Stato  sez. V,abbastanza interessante:

In materia di appalti pubblici, qualora nel bando di gara sia espressamente richiesto ai concorrenti di fornire la prova dello svolgimento di pregressi servizi analoghi a quello oggetto di gara, tale circostanza non permette di dilatare il concetto di analogia fino a ricomprendervi qualunque attività non assimilabile a quella oggetto dell’appalto stesso.

In ogni caso, la previsione di elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo (concernenti la specifica attitudine del concorrente a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara), può trovare giustificazione nella esigenza di acquisire conoscenza in merito ad aspetti dell’attività dell’impresa che possono essere utili ai fini della valutazione dell’offerta, in quanto le precedenti esperienze maturate possono rappresentare dei significativi indici della qualità delle prestazioni che l’impresa può garantire, a patto però che riguardino esperienze sufficientemente simili, almeno negli aspetti essenziali, a quelle oggetto della gara cui l’impresa partecipa.

La sentenza

Commento a cura del Presidente della Commissione Monitoraggio Bandi LL.PP. e rapporti con A.N.AC

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